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Varie 01/01/1962
ART. 13 VARIAZIONI AI LAVORI L'appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali. Egli ha l'obbligo di eseguire, entro i limiti stabiliti dal successivo
art. 14, tutte le variazioni ritenute opportune dall'Amministrazione appaltante e che questa gli abbia ordinato, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto. Gli ordini di variazione sono dati per iscritto dal direttore dei lavori col richiamo dell'intervenuta superiore approvazione, quando questa sia prescritta. Nei casi di assoluta urgenza il direttore può ordinare per iscritto l'esecuzione immediata di variazioni ai sensi del 3- comma dell'art. 342 della legge sui lavori pubblici. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ma se siano da eseguire categorie di lavori non prevedute o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma del regolamento approvato con Regio decreto 25-5-1895, n. 350. Qualora le variazioni regolarmente ordinate importino, nelle quantità delle varie specie di opere, come desumibili dal capitolato speciale e dai disegni, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore, si farà luogo ad un equo compenso a favore dell'appaltatore stesso. Le modifiche di cui sopra non si considerano influenti ai fini del presente comma quando le quantità derivanti dalle modifiche singolarmente considerate non superino il quinto in più o in meno delle corrispondenti quantità originarie. Il compenso non può in nessun caso superare il quinto dell'importo dell'appalto.
ART. 14 AUMENTO E DIMINUZIONE DEI LAVORI L'Amministrazione durante l'esecuzione dei lavori può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione delle opere fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo del contratto stesso, senza che perciò spetti indennità alcuna all'appaltatore. Oltre tale limite l'appaltatore può recedere dal contratto col solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti, valutati ai prezzi contrattuali. Nel caso di aumento si stabilisce, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori. Raggiunti i sei quinti dell'importo contrattuale o anche prima, ove sia possibile prevedere il superamento di tale limite, l'Amministrazione ne dà comunicazione all'appaltatore, il quale, nel termine di dieci giorni, deve dichiarare per iscritto alla direzione dei lavori se intende recedere dal contratto oppure proseguire i lavori ed a quali diverse condizioni. In quest'ultima ipotesi l'Amministrazione deve rendere note le proprie determinazioni entro i successivi quarantacinque giorni. Ove l'appaltatore, dopo aver ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente prosegua i lavori senza chiedere né il recesso né nuove condizioni, le maggiori opere si intendono assunte alle stesse condizioni del contratto. Ai fini del presente articolo l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dall'aggiudicazione o dal contratto, aumentata dell'importo degli atti di sottomissione per varianti o lavori suppletivi quando non sia pattuito diversamente, nonché dello ammontare dei compensi eventualmente assegnati all'appaltatore in aggiunta al corrispettivo contrattuale, escluse le variazioni dipendenti da revisione dei prezzi. Nella determinazione del sesto quinto agli effetti dell'art. 344 della legge sui lavori pubblici non sono tenuti in conto gli aumenti rispetto alle previsioni contrattuali delle opere relative a fondazioni. Tuttavia ove tali aumenti rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto, l'appaltatore può chiedere un equo com penso per la parte eccedente, ma le opere stesse non sono tenute in conto nella determinazione del sesto quinto agli effetti del 1-comma del presente articolo. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dall'Amministrazione, salvo all'appaltatore il diritto di inserire in contabilità ordinaria riserve per l'ulteriore richiesta.
ART. 15 DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI L'appaltatore mantiene la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare dai suoi agenti ed operai le leggi e i regolamenti. L'appaltatore non può assumere per suoi agenti e capi cantiere se non persone capaci di coadiuvarlo e di sostituirlo, occorrendo, nella conduzione e nella misurazione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'appaltatore per insubordinazione, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti od operai, nonché dalla malafede, o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
ART. 16 CANTIERI, ATTREZZI, SPESE ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE Salve le eccezioni prevedute dai capitolati speciali, s'intendono comprese nel prezzo dei lavori e per ciò sono a carico dell'appaltatore: le spese per formare e mantenere i cantieri ed illuminarli; le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; le spese per attrezzi, ponti e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al collaudo compiuto; le spese per formare tettoie a ricovero degli operai, per strade o ferrovie di servizio; le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo, quelle per dazi
ART. 17 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI Nei contratti sarà stabilito di regola che l'appaltatore É obbligato ad Nei contratti sarà stabilito di regola che l'appaltatore É obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgon2o i lavori. In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni, l'appaltatore è avvertito per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro 24 ore; ove egli non provveda l'Amministrazione può pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri che fossero già stati concessi, a favore di altri creditori a norma degli articoli 351 e seguenti della legge sui lavori pubblici. I pagamenti fatti d'ufficio sono provati dalle note degli assistenti ai lavori, firmate da due testimoni.
ART. 18 DANNI Sono a carico dell'appaltatore le provvidenze per evitare il verificarsi Sono a carico dell'appaltatore le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'opera.
ART. 19 TUTELA DEI LAVORATORI L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia di tali obblighi si opera sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% e se l'appaltatore trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede l'Amministrazione a carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo le maggiori responsabilità dell'appaltatore.
ART. 20 ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori, o in caso di controversia, dell'ingegnere capo. L'accettazione dei materiali non è definitiva se non dopo che sono stati posti in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo quelli che fossero deperiti dopo la introduzione del cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto e l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dall'ingegnere capo, l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, si provvede a norma dell'art. 23. Le prescrizioni dei commi precedenti non pregiudicano i diritti dell'Amministrazione in sede di collaudo. Qualora, senza opposizione dell'Amministrazione, l'appaltatore nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o di una lavorazione più accurata, ciò non gli dà diritto ad aumenti dei prezzi, ed il computo metrico è fatto come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità ed il magistero stabiliti dal contratto. Se invece sia ammessa dall'Amministrazione qualche scarsezza nelle dimensioni dei materiali, nella loro consistenza o qualità
ART. 21 PROVVISTA DEI MATERIALI L'appaltatore provvede i materiali dove meglio creda purché essi abbiano i requisiti prescritti dal contratto salvo che nel capitolato speciale siano determinati i luoghi da cui i materiali stessi debbono provenire. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè di opera, compresa ogni spesa per apertura di cave, estrazioni ed occupazioni temporanee. A richiesta dell'Amministrazione, l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee.
ART. 22 SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI Qualora il capitolato speciale prescriva i luoghi di provenienza dei materiali e si verifichi il caso che, per qualsiasi ragione, sia necessario o convenga ricorrere ad altre località per la estrazione dei materiali stessi, l'appaltatore non può rifiutarsi al cambiamento ordinato per iscritto dall'ingegnere capo. Se il cambiamento importa una differenza in più o in meno nel prezzo del materiale, questo è determinato con le norme stabilite negli artt. 21 e 22 del regolamento approvato con Regio decreto 25-5-1895, n. 350. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano stabiliti nel contratto, l'appaltatore non può cambiarli senza l'assenso scritto dell'ingegnere capo.
ART. 23 DIFETTI DI COSTRUZIONE L'appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese e rischio, i lavori che il direttore riconosce eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, diversi da quelli prescritti. Sulla opposizione dell'appaltatore decide l'ingegnere capo, e, qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddetti. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, ne riferisce all'ingegnere capo, il quale può ordinare le necessarie verificazioni. Quando i vizi di costruzione siano accertati le spese delle verificazioni sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente demolite, escluso qualsiasi altro indennizzo o compenso.
ART. 24 COMPENSI ALL'APPALTATORE PER DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE Nei casi nei quali il capitolato speciale non escluda ogni compenso per danni alle opere per forza maggiore, o quando in esso capitolato non si stabiliscano termini maggiori, questi danni devono essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto. Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Frattanto l'appaltatore non può, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti, a norma dell'art. 348 della legge sui lavori pubblici. Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio ed in generale degli oggetti indicati nell'art. 16 del presente capitolato.
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